Associazione Medici per l'Ambiente  
ISDE Italia

 

Regolamento delle Sezioni Provinciali

 

I. GENERALITA`

ART. 1) L'Associazione Medici per l'Ambiente cura la propria articolazione sul territorio attraverso l'istituzione di Sezioni provinciali e di delegazioni comunali.

 

II. COMPITI

ART. 2) Sono compiti delle Sezioni provinciali prendere iniziative secondo le necessita` locali in conformità degli scopi previsti dall'art.2 dello Statuto: più specificatamente:

  1. curare i rapporti dell'ISDE Italia con le competenti Autorità ed Organismi a livello provinciale;

  2. promuovere la collaborazione tra associazioni ambientaliste e scientifiche, a livello provinciale;

  3. promuovere la ricerca epidemiologica;

  4. promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica;

  5. proporre iniziative per la tutela dell'ambiente e vigilare sulla precisa applicazione della legislazione relativamente alle problematiche ambientali;

  6. promuovere l'articolazione territoriale dell'Associazione attraverso l'istituzione di delegazioni comunali;

  7. elaborare il bilancio provinciale.

 

III. ORGANI

ART. 3) Sono Organi delle Sezioni provinciali:

  1. l'Assemblea dei Soci;

  2. il Consiglio Direttivo Provinciale;

  3. il Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale.

ART. 4) L'Assemblea Provinciale dei Soci viene convocata dal Consiglio Direttivo Provinciale almeno una volta all'anno per la discussione sulle attività dell'Associazione. Ogni tre anni l'Assemblea deve eleggere il Consiglio Direttivo Provinciale.

ART. 5) Il Consiglio Direttivo Provinciale ha i compiti di cui all'art.2 ed e` composto da 5 a 11 membri rieleggibili. E` membro di diritto un rappresentante dell'Ordine dei Medici.

ART. 6) Il Consiglio Direttivo Provinciale, alla sua prima riunione elegge nel suo seno il Presidente ed il Tesoriere. Possono essere eletti un Vicepresidente ed un Segretario tra i componenti del Consiglio stesso. Il Presidente e` il legale rappresentante della sezione anche per quanto concerne gli aspetti economico-finanziari.

ART. 7) I verbali dei Consigli e delle Assemblee Provinciali devono essere trasmessi entro 30 giorni dalla avvenuta riunione alla Sede Nazionale.

ART. 8) Le Assemblee Provinciali dei soci sono convocate a mezzo lettera ordinaria, almeno venti giorni prima dalla data di effettuazione. Le riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale sono convocate con preavviso di almeno 10 giorni, salvo casi di urgenza.

ART. 9) Le votazioni si svolgono su una lista unica e aperta. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo tutti i soci della Sezione in regola con l'iscrizione per l'anno in corso.

ART.10) Il Consiglio Direttivo Provinciale uscente e` tenuto ad avvisare la Presidenza Nazionale del giorno, ora e luogo della Assemblea Provinciale elettiva, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; tale avviso deve essere inviato almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea stessa.

ART.11) Ogni Socio avente diritto al voto e presente alla Assemblea elettiva, può essere portatore di non più di due deleghe da parte dei Soci aventi diritto al voto ed impossibilitati ad intervenire all'Assemblea stessa.

 

IV. PROCEDURE PER L'ISTITUZIONE DELLE SEZIONI

ART.12) Le Sezioni Provinciali vengono istituite inizialmente dal Consiglio Direttivo Centrale non appena esistano le condizioni sufficienti, mediante la nomina di un incaricato provinciale. L'incaricato provinciale deve provvedere a organizzare la prima Assemblea elettiva dei Soci entro un anno dalla sua nomina e può farsi aiutare in tale periodo, da un Comitato promotore della Sezione Provinciale da lui stesso nominato.

 

V. GESTIONE FINANZIARIA

ART.13) Le Sezioni sono finanziate da:

  1. le quote dei Soci

  2. contributi straordinari da parte di Enti locali, Autorità e Organizzazioni varie, persone singole, ecc.

  3. raccolta di fondi attraverso iniziative delle Sezioni stesse.

ART.14) Le quote dei Soci per le Sezioni già costituite, vengono cosi` ripartite: - il 50% alla Sezione Provinciale - il 50% alla Sede Nazionale. I contributi, di cui al punto b) ed i proventi di cui al punto c) dell'art.13, vengono destinati interamente alle Sezioni competenti.

 

VI. NORME FINALI

ART.15) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si demanda al Consiglio Direttivo Centrale per stabilire direttive temporanee da sottoporre successivamente alla approvazione dell'Assemblea dei Soci.

ART.16) Ogni sezione potrà avere patrimonio proprio e godrà di autonomia amministrativa e gestionale entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie e sempre nel rispetto dello statuto dell'ISDE Italia e degli indirizzi del Consiglio Direttivo Centrale. Si ricorda a tal proposito che l'ISDE Italia (e quindi le sezioni) e` un'Associazione priva di scopi di lucro, e pertanto non può emettere fatture, ma solo ricevute, e mai a fronte di prestazioni che potrebbero configurare attività commerciali ma solo a titolo di donazione per gli scopi statutari della Associazione. Dopo aver fatto pervenire il bilancio annuale regolarmente firmato dal Presidente e dal Tesoriere e accompagnato dal Verbale di approvazione del Comitato sezionale e dalla relazione del Presidente sulle attività svolte dalla Sezione nel corso dell'anno ogni sezione riceverà dalla sede centrale la percentuale delle quote di iscrizione dei propri soci. Il versamento delle quote di iscrizione all'ISDE Italia potrà avvenire esclusivamente attraverso apposito modulo di conto corrente postale.