Associazione Medici per l'Ambiente
ISDE Italia
Regolamento delle Sezioni Provinciali
I.
GENERALITA`
ART.
1) L'Associazione Medici per l'Ambiente cura la propria articolazione
sul territorio attraverso l'istituzione di Sezioni provinciali e di delegazioni
comunali.
II.
COMPITI
ART. 2) Sono compiti delle Sezioni provinciali prendere iniziative secondo le necessita` locali in conformità degli scopi previsti dall'art.2 dello Statuto: più specificatamente:
curare
i rapporti dell'ISDE Italia con le competenti Autorità ed Organismi a
livello provinciale;
promuovere
la collaborazione tra associazioni ambientaliste e scientifiche, a livello
provinciale;
promuovere
la ricerca epidemiologica;
promuovere
la sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
proporre
iniziative per la tutela dell'ambiente e vigilare sulla precisa applicazione
della legislazione relativamente alle problematiche ambientali;
promuovere
l'articolazione territoriale dell'Associazione attraverso l'istituzione di
delegazioni comunali;
elaborare
il bilancio provinciale.
III.
ORGANI
ART.
3) Sono Organi delle Sezioni provinciali:
l'Assemblea
dei Soci;
il
Consiglio Direttivo Provinciale;
il
Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale.
ART.
4) L'Assemblea Provinciale dei Soci viene convocata dal Consiglio
Direttivo Provinciale almeno una volta all'anno per la discussione sulle attività
dell'Associazione. Ogni tre anni l'Assemblea deve eleggere il Consiglio
Direttivo Provinciale.
ART.
5) Il Consiglio Direttivo Provinciale ha i compiti di cui all'art.2 ed
e` composto da 5 a 11 membri rieleggibili. E` membro di diritto un
rappresentante dell'Ordine dei Medici.
ART.
6) Il Consiglio Direttivo Provinciale, alla sua prima riunione elegge
nel suo seno il Presidente ed il Tesoriere. Possono essere eletti un
Vicepresidente ed un Segretario tra i componenti del Consiglio stesso. Il
Presidente e` il legale rappresentante della sezione anche per quanto concerne
gli aspetti economico-finanziari.
ART.
7) I verbali dei Consigli e delle Assemblee Provinciali devono essere
trasmessi entro 30 giorni dalla avvenuta riunione alla Sede Nazionale.
ART.
8) Le Assemblee Provinciali dei soci sono convocate a mezzo lettera
ordinaria, almeno venti giorni prima dalla data di effettuazione. Le riunioni
del Consiglio Direttivo Provinciale sono convocate con preavviso di almeno 10
giorni, salvo casi di urgenza.
ART.
9) Le votazioni si svolgono su una lista unica e aperta. Hanno diritto
di elettorato attivo e passivo tutti i soci della Sezione in regola con
l'iscrizione per l'anno in corso.
ART.10)
Il Consiglio Direttivo Provinciale uscente e` tenuto ad avvisare la Presidenza
Nazionale del giorno, ora e luogo della Assemblea Provinciale elettiva, con
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; tale avviso deve essere inviato
almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea stessa.
ART.11)
Ogni Socio avente diritto al voto e presente alla Assemblea elettiva, può
essere portatore di non più di due deleghe da parte dei Soci aventi diritto al
voto ed impossibilitati ad intervenire all'Assemblea stessa.
IV.
PROCEDURE PER L'ISTITUZIONE DELLE SEZIONI
ART.12)
Le Sezioni Provinciali vengono istituite inizialmente dal Consiglio Direttivo
Centrale non appena esistano le condizioni sufficienti, mediante la nomina di un
incaricato provinciale. L'incaricato provinciale deve provvedere a organizzare
la prima Assemblea elettiva dei Soci entro un anno dalla sua nomina e può farsi
aiutare in tale periodo, da un Comitato promotore della Sezione Provinciale da
lui stesso nominato.
V.
GESTIONE FINANZIARIA
ART.13)
Le Sezioni sono finanziate da:
le
quote dei Soci
contributi
straordinari da parte di Enti locali, Autorità e Organizzazioni varie,
persone singole, ecc.
raccolta
di fondi attraverso iniziative delle Sezioni stesse.
ART.14)
Le quote dei Soci per le Sezioni già costituite, vengono cosi` ripartite: - il
50% alla Sezione Provinciale - il 50% alla Sede Nazionale. I contributi, di cui
al punto b) ed i proventi di cui al punto c) dell'art.13, vengono destinati
interamente alle Sezioni competenti.
VI.
NORME FINALI
ART.15)
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si demanda
al Consiglio Direttivo Centrale per stabilire direttive temporanee da sottoporre
successivamente alla approvazione dell'Assemblea dei Soci.